SACRA CONGREGAZIONE =
PER LA=20
DOTTRINA DELLA FEDE
NORME =
PER PROCEDERE=20
NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTE APPARIZIONI E =
RIVELAZIONI
Nota=20
preliminare
Origine e carattere delle Norme
Durante la Sessione Plenaria annuale del novembre 1974, i Padri =
di=20
questa Sacra Congregazione hanno esaminato i problemi relativi =
alle=20
presunte apparizioni e alle rivelazioni spesso loro connesse, e =
sono=20
pervenuti alle seguenti conclusioni:
1. Oggi, pi=F9 che in passato, la notizia di queste =
apparizioni si=20
diffonde rapidamente tra i fedeli grazie ai mezzi di informazione =
(mass media). Inoltre, la facilit=E0 degli spostamenti =
favorisce e=20
moltiplica i pellegrinaggi. L=92Autorit=E0 ecclesiastica =E8 =
perci=F2 chiamata a=20
pronunciarsi in merito senza ritardi.
2. D=92altra parte, la mentalit=E0 odierna e le esigenze =
scientifiche e=20
quelle proprie dell=92indagine critica rendono pi=F9 difficile, =
se non quasi=20
impossibile, emettere con la debita celerit=E0 i giudizi che =
concludevano=20
in passato le inchieste in materia (constat de =
supernaturalitate,=20
non constat de supernaturalitate) e che offrivano agli =
Ordinari la=20
possibilit=E0 di autorizzare o proibire il culto pubblico o altre =
forme di=20
devozione tra i fedeli.
Per queste ragioni, affinch=E9 la devozione suscitata tra i =
fedeli da=20
fatti di questo genere possa manifestarsi nel rispetto della piena =
comunione con la Chiesa e portare frutti, dai quali la Chiesa =
stessa=20
possa in seguito discernere la vera natura dei fatti, i Padri =
hanno=20
ritenuto di dover promuovere in materia la seguente =
procedura.
Quando l=92Autorit=E0 ecclesiastica venga informata di qualche =
presunta=20
apparizione o rivelazione, sar=E0 suo compito:
a) in primo luogo, giudicare del fatto secondo criteri =
positivi e=20
negativi (cfr. infra, n. I);
b) in seguito, se questo esame giunge ad una conclusione =
favorevole,=20
permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di =
devozione,=20
proseguendo nel vigilare su di esse con grande prudenza (ci=F2 =
equivale=20
alla formula: =ABpro nunc nihil obstare=BB);
c) infine, alla luce del tempo trascorso e dell=92esperienza, =
con=20
speciale riguardo alla fecondit=E0 dei frutti spirituali =
generati dalla=20
nuova devozione, esprimere un giudizio de veritate et=20
supernaturalitate, se il caso lo richiede.
I. Criteri per giudicare, almeno con una =
certa=20
probabilit=E0, del carattere delle presunte apparizioni =
o=20
rivelazioni
A) Criteri positivi:
a) Certezza morale, o almeno grande probabilit=E0 =
dell=92esistenza del=20
fatto, acquisita per mezzo di una seria indagine.
b) Circostanze particolari relative all=92esistenza e alla =
natura del=20
fatto, vale a dire:
1. qualit=E0 personali del soggetto o dei soggetti (in =
particolare,=20
l=92equilibrio psichico, l=92onest=E0 e la rettitudine della =
vita morale, la=20
sincerit=E0 e la docilit=E0 abituale verso l=92autorit=E0 =
ecclesiastica,=20
l=92attitudine a riprendere un regime normale di vita di fede, =
ecc.);
2. per quanto riguarda la rivelazione, dottrina teologica e=20
spirituale vera ed esente da errore;
3. sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti =
(per=20
esempio, spirito di preghiera, conversioni, testimonianze di =
carit=E0,=20
ecc.).
B) Criteri negativi:
a) Errore manifesto circa il fatto.
b) Errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata =
Vergine=20
Maria, o a qualche santo nelle loro manifestazioni, tenuto conto =
tuttavia=20
della possibilit=E0 che il soggetto abbia aggiunto =96 anche =
inconsciamente=20
=96, ad un=92autentica rivelazione soprannaturale, elementi =
puramente umani=20
oppure qualche errore d=92ordine naturale (cfr Sant=92Ignazio,=20
Esercizi, n. 336).
c) Una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al =
fatto.
d) Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione =
del=20
fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.
e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che =
con=20
certezza abbiano esercitato una influenza sul presunto fatto=20
soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri =
elementi del=20
genere.
Va notato che questi criteri positivi e negativi sono =
indicativi e non=20
tassativi e vanno applicati in modo cumulativo ovvero con una =
qualche=20
loro reciproca convergenza.
II. Intervento dell=92Autorit=E0 =
ecclesiastica=20
competente
1. Se, in occasione del presunto fatto soprannaturale, nascono =
in modo=20
quasi spontaneo tra i fedeli un culto o una qualche devozione, =
l=92Autorit=E0=20
ecclesiastica competente ha il grave dovere di informarsi con=20
tempestivit=E0 e di procedere con cura ad un=92indagine.
2. L=92Autorit=E0 ecclesiastica competente pu=F2 intervenire =
in base a una=20
legittima richiesta dei fedeli (in comunione con i Pastori e non =
spinti=20
da spirito settario) per autorizzare e promuovere alcune forme di =
culto o=20
di devozione se, dopo l=92applicazione dei criteri predetti, =
niente vi si=20
oppone. Si prester=E0 per=F2 attenzione a che i fedeli non =
ritengano questo=20
modo di agire come un=92approvazione del carattere soprannaturale =
del fatto=20
da parte della Chiesa (cfr Nota preliminare, c).
3. In ragione del suo compito dottrinale e pastorale, =
l=92Autorit=E0=20
competente pu=F2 intervenire motu proprio; deve anzi farlo =
in=20
circostanze gravi, per esempio per correggere o prevenire abusi=20
nell=92esercizio del culto e della devozione, per condannare =
dottrine=20
erronee, per evitare pericoli di un misticismo falso o =
sconveniente,=20
ecc.
4. Nei casi dubbi, che non presentano alcun rischio per il =
bene della=20
Chiesa, l=92Autorit=E0 ecclesiastica competente si asterr=E0 da =
ogni giudizio e=20
da ogni azione diretta (perch=E9 pu=F2 anche succedere che, dopo =
un certo=20
periodo di tempo, il presunto fatto soprannaturale cada =
nell=92oblio); non=20
deve per=F2 cessare di essere vigile per intervenire, se =
necessario, con=20
celerit=E0 e prudenza.
III. Autorit=E0 competenti per =
intervenire
1. Spetta innanzitutto all=92Ordinario del luogo il compito di =
vigilare=20
e intervenire.
2. La Conferenza Episcopale regionale o nazionale pu=F2 =
intervenire:
a) se l=92Ordinario del luogo, fatta la propria parte, =
ricorre ad essa=20
per discernere con pi=F9 sicurezza sul fatto;
b) se il fatto attiene gi=E0 all=92ambito nazionale o =
regionale, sempre=20
comunque con il consenso previo dell=92Ordinario del=20
luogo.
3. La Sede Apostolica pu=F2 intervenire, sia su domanda =
dell=92Ordinario=20
stesso, sia di un gruppo qualificato di fedeli, sia anche =
direttamente in=20
ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice (cfr.=20
infra, n. IV).
IV. Intervento della Sacra Congregazione =
per la=20
Dottrina della Fede
1. a) L=92intervento della Sacra Congregazione pu=F2 essere =
richiesto sia=20
dall=92Ordinario, fatta la propria parte, sia da un gruppo =
qualificato di=20
fedeli. In questo secondo caso, si prester=E0 attenzione a che il =
ricorso=20
alla Sacra Congregazione non sia motivato da ragioni sospette =
(come, per=20
esempio, la volont=E0 di costringere l=92Ordinario a modificare =
le proprie=20
legittime decisioni, a ratificare qualche gruppo settario, =
ecc.).
b) Spetta alla Sacra Congregazione intervenire motu =
proprio nei=20
casi pi=F9 gravi, in particolare quando il fatto coinvolge una =
consistente=20
parte della Chiesa, sempre dopo aver consultato l=92Ordinario, e, =
se la=20
situazione lo richiede, anche la Conferenza Episcopale.
2. Spetta alla Sacra Congregazione giudicare e approvare il =
modo di=20
procedere dell=92Ordinario o, se lo ritiene possibile e =
conveniente,=20
procedere ad un nuovo esame del fatto, distinto da quello =
realizzato=20
dall=92Ordinario e compiuto o dalla Sacra Congregazione stessa, o =
da una=20
Commissione speciale.
Le presenti Norme, deliberate nella Sessione Plenaria di questa =
Sacra=20
Congregazione, sono state approvate dal Sommo Pontefice Paolo VI, =
felicemente regnante, il 24 febbraio 1978.
Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per la Dottrina =
della=20
Fede, 25 febbraio 1978.
Franjo Cardinale =
=8Aeper Prefetto
+ J=E9r=F4me Hamer, =
O.P. Segretario
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